Art. 19
In vigore dal 30 gen 1972
Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati od operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.
Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, la amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.
Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;8#art-19