Art. 14
In vigore dal 30 gen 1972
Il trasferimento alle regioni degli uffici statali di cui al precedente , comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi a essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dall'amministrazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;8#art-14