Art. 16
In vigore dal 30 gen 1972
Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dallo esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti o loro delegate con il precedente , possono avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico-scientifico operanti per funzioni non trasferite alle regioni.
Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.
La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;8#art-16