Art. 21
In vigore dal 30 gen 1972
Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, dagli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché degli uffici e del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28
dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;8#art-21