Art. 18

In vigore dal 30 gen 1972
Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali, trasferiti alle regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si trova l'ufficio. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente .
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