Art. 9

In vigore dal 20 feb 1972
Le regioni possono avvalersi, previo accordo con lo Stato, dei servizi tecnici statali per l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, nel quale caso lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute. Analogamente lo Stato, previo accordo con le regioni, può avvalersi dei servizi tecnici regionali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente; previa intesa con la amministrazione regionale interessata.
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