Art. 11
In vigore dal 20 feb 1972
Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) Ispettorati agrari compartimentali;
b) Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona;
c) Ispettorati regionali delle foreste;
d) Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste.
Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai comitati e alle commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.
Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;11#art-11