Art. 13

In vigore dal 20 feb 1972
Ai sensi dell', lettera b) della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente , residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto: a) formulazione dei programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi alle strutture agricole ed attuazione degli interventi conseguenti alle decisioni comunitarie, fatti salvi i rapporti finanziari, anche ai fini delle certificazioni di spesa, con la Comunità economica europea; b) vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sulla attuazione dei controlli funzionali conformemente alla regolamentazione di carattere nazionale; c) adempimenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonché ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;11#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo