Art. 5

In vigore dal 20 feb 1972
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;11#art-5

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