Art. 1

In vigore dal 7 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all' conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni; Sentite le Regioni a statuto ordinario; Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti: a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni; b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni; c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, lo impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici; d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante; e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attività sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli; f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura; g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprietà coltivatrice; h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonché la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse; i) la costituzione di consigli di valle o di comunità montane; l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli; m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo , lettera i); n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo , la inalienabilità, la indisponibilità e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281; o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia; p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale; q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne; r) le ricerche e informazioni di mercato, le attività promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale. In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;11#art-1

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