Art. 4
In vigore dal 20 feb 1972
Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;
b) alla applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio di prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole;
c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, nonché al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale;
d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera, nonché alla realizzazione nei porti e nei valichi di frontiera di impianti di disinfestazione e di controllo fitosanitario; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione nonché di materiale seminale; al controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione; al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione e l'importazione di prodotti agricoli;
e) alla tenuta dei registri di varietà e di libri genealogici, la cui unicità è richiesta per tutto il territorio nazionale;
f) alla classificazione e declassificazione di territori in comprensori di bonifica integrale o montana ed alla determinazione di bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o più regioni, sentite le regioni medesime; all'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse sempre che ricadano nel territorio di due o più regioni parimenti sentite le regioni medesime; alle opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale;
g) alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo, sentite le regioni interessate;
h) agli interventi per la protezione della natura, salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;
i) all'ordinamento del credito agrario, degli istituti che lo esercitano ed ai limiti massimi dei tassi praticabili;
l) al demanio armentizio, nonché agli usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali ed a quelle amministrative non comprese nell'ultimo comma del precedente ;
m) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, anche mediante la realizzazione a totale carico dello Stato, nel quadro della programmazione nazionale e sentite le regioni interessate in relazione alla loro ubicazione, di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, da affidare in gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli, al fine di regolare l'immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte; nonché agli interventi, a favore degli organismi associativi di produttori agricoli, previsti da regolamenti della Comunità economica europea; ai marchi, alle norme di qualità ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli;
n) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;
o) alla alimentazione;
p) al Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;
q) alle ricerche ed informazioni di mercato; alle attività promozionali sul piano nazionale ed internazionale; agli studi ed alle iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale;
r) alla programmazione agricola nazionale e alle connesse attività di ricerca e di studio;
s) ai parchi nazionali;
t) al reclutamento, addestramento ed inquadramento del Corpo forestale dello Stato ed alle relative scuole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;11#art-4