Art. 3

In vigore dal 20 feb 1972
Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-15;11#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo