Art. 10

In vigore dal 1 lug 1972
I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-10

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