Art. 13

In vigore dal 1 lug 1972
Gli assicurati ai quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, è stata revocata l'autorizzazione ai versamenti volontari per difetto, alla data di riconsegna delle tessere, del requisito previsto dall', ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, numero 1338, possono ottenere, a richiesta, la riammissione alla prosecuzione volontaria delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi. La riammissione di cui al comma precedente ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora la domanda sia presentata, entro il termine di un anno dalla data predetta. Nel caso in cui la richiesta venga avanzata dopo la scadenza del termine fissato nel precedente comma, la prevista riammissione ai versamenti volontari ha effetto dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-13

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