Art. 14

In vigore dal 25 feb 1982
I titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, i quali hanno fruito, in base ai contributi volontari versati, dell'integrazione prevista dallo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, possono ottenere, ove ne facciano richiesta entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riliquidazione della pensione secondo le norme del precedente . La riliquidazione prevista dal comma precedente è operata sulla base degli stessi contributi già utilizzati per il calcolo della pensione integrata a norma dello del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ed ha effetto dal 1 luglio 1972. Qualora la richiesta venga presentata dopo la scadenza del termine fissato dal primo comma, la riliquidazione della pensione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ove la pensione calcolata secondo i criteri di cui al precedente risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore dell'assicurato il trattamento pensionistico in atto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio-16 febbraio 1982, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1982, n. 54) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-14

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