Art. 15

In vigore dal 1 lug 1972
Fino al 30 giugno 1976 i titolari di posizione assicurativa costituita con il concorso di contributi volontari hanno la facoltà di liquidare, a domanda, la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora il trattamento così determinato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri contenuti nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-15

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