Art. 6

In vigore dal 29 set 1981
La contribuzione volontaria si effettua; per i lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi, mediante versamento dei contributi settimanali base e a percentuale dovuti, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nelle misure previste per gli assicurati in costanza in rapporto di lavoro. COMMA ABROGATO DAL D. L. 29 LUGLIO 1981, N. 402, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537. Gli aumenti e le diminuzioni che intervengano nella misura dei contributi obbligatori determinano corrispondenti variazioni dei contributi volontari con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-6

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