Art. 3

In vigore dal 1 lug 1972
Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari: i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153; i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera a), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purchè risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera; i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera a), n. 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; i periodi considerati dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge; i periodi di lavoro subordinato o autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali; i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta; i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta; i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari; i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo; i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante; i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1432#art-3

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