Art. 5
In vigore dal 20 mag 1972
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, potranno essere indicati corsi superiori di istruzione artistica e tecnica, equiparabili ai corsi di istruzione universitaria, riscattabili secondo le norme e le modalità di cui all' della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-5