Art. 7
In vigore dal 20 mag 1972
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione privilegiata prevista dall' della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito contributivo indicato al primo comma, lettera b), dello stesso articolo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno 180 contributi giornalieri.
Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, il requisito contributivo previsto dal comma precedente è ridotto a 60 contributi giornalieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-7