Art. 8
In vigore dal 11 lug 1997
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182.
L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidità specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresì il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati.
In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione;
La pensione di invalidità specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della, relativa domanda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-8