Art. 10

In vigore dal 20 mag 1972
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le condizioni contributive ridotte previste dagli per il conseguimento del diritto alle prestazioni o per l'ammissione alla prosecuzione volontaria potranno essere estese a favore di altre categorie di lavoratori, assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per le quali possano risultare ricorrenti le stesse condizioni di occupazione tipiche dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nei precitati articoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo