Art. 1
In vigore dal 20 mag 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera e), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare norme per la revisione delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
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L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, istitutivo dell'ente stesso, nel testo modificato con integrazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le norme introdotte dal presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-1