Art. 4
Titoli
In vigore dal 11 feb 1972
I titoli da valutare ai fini del concorso sono:
a) precedente lodevole servizio che abbia comportato mansioni analoghe a quelle proprie della carriera ausiliaria da documentare con dichiarazioni o attestati di enti pubblici o di privati;
b) titoli di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso;
c) ogni altro titolo considerato utile per la carriera.
La commissione dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere a) e b) e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1258#art-4