Art. 4

Titoli

In vigore dal 11 feb 1972
I titoli da valutare ai fini del concorso sono: a) precedente lodevole servizio che abbia comportato mansioni analoghe a quelle proprie della carriera ausiliaria da documentare con dichiarazioni o attestati di enti pubblici o di privati; b) titoli di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso; c) ogni altro titolo considerato utile per la carriera. La commissione dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere a) e b) e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera c).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1258#art-4

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