Art. 3

Commissione esaminatrice

In vigore dal 11 feb 1972
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione, che la presiede, e di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1258#art-3

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