Art. 2
Domanda di ammissione al concorso
In vigore dal 11 feb 1972
Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso.
Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
e) il titolo di studio;
f) il possesso di titoli di cui al successivo e l'eventuale conoscenza di lingue estere da accertarsi nel modo prescritto dal successivo ;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronti a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione li destini a prestare servizio.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.
Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio allo esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità, diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1258#art-2