Art. 5
Prove di esame e punteggio
In vigore dal 11 feb 1972
Gli esami consistono in:
a) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del candidato;
per la prova in questione la commissione dispone di quindici punti;
b) una prova tecnico-attitudinale che permetta di valutare la capacità e la prontezza del candidato a svolgere le mansioni di cui all'art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
per tale prova la commissione dispone di quindici punti;
c) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova;
per tale prova la commissione dispone di dieci punti.
La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera c).
Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a trentadue punti, con un minimo di nove nel colloquio e di nove nella prova tecnico-attitudinale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1258#art-5