Art. 5

Prove di esame e punteggio

In vigore dal 11 feb 1972
Gli esami consistono in: a) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del candidato; per la prova in questione la commissione dispone di quindici punti; b) una prova tecnico-attitudinale che permetta di valutare la capacità e la prontezza del candidato a svolgere le mansioni di cui all'art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per tale prova la commissione dispone di quindici punti; c) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova; per tale prova la commissione dispone di dieci punti. La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera c). Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a trentadue punti, con un minimo di nove nel colloquio e di nove nella prova tecnico-attitudinale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1258#art-5

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