Art. 8
Norme da applicare
In vigore dal 11 feb 1972
Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1971
LEONE
COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 27. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-30;1258#art-8