Art. 23
In vigore dal 16 feb 1972
È istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione consultiva per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base e composta: da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero dell'interno;
da un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
da un rappresentante del Ministero del tesoro;
da un rappresentante del Ministero delle finanze;
da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
da un rappresentante dell'ENI;
da un rappresentante dell'Associazione di categoria degli imprenditori privati del settore;
da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercio petroli;
da un rappresentante dei gestori degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti, per uso di autotrazione.
I rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione esperti in numero non superiore a tre.
La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da due funzionari della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La commissione, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla legge può, su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, dare pareri su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-23