Art. 20

In vigore dal 16 feb 1972
Qualora si verifichino le circostanze previste nello ultimo comma dell' della legge, la domanda per la concessione deve indicare la località prescelta e la capacità dell'impianto. Il prefetto provvede d'ufficio ad acquisire la necessaria documentazione, avvalendosi dei competenti organi statali. Nel caso di concessione relativa ad impianti da installare su strade provinciali o statali devono essere richiesti i pareri dell'amministrazione provinciale e dell'A.N.A.S. Le spese sostenute dai comuni per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione sono considerate obbligatorie. La concessione, non trasferibile ad altri soggetti, è accordata per un periodo massimo di diciotto anni e può essere rinnovata, restando esclusa dal numero massimo previsto dall' del presente regolamento. Nel provvedimento di concessione devono essere indicate tutte le prescrizioni di cui al secondo comma del precedente , sulla cui osservanza vigila il prefetto, tenendo conto che in ogni caso devono essere assicurate la continuità e la regolarità del pubblico servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-20

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