Art. 26

In vigore dal 16 feb 1972
I concessionari di impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'autorità concedente, salvo quanto previsto alla lettera b) del secondo comma dell'. Le autorità competenti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi, dandone immediato avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i provvedimenti di sua competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-26

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