Art. 28
In vigore dal 16 feb 1972
All'installazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione si applicano lo art. 43 e gli altri articoli del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, compatibili con le norme del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1971
SARAGAT
COLOMBO - GAVA - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 42. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-28