Art. 19
In vigore dal 16 feb 1972
La gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al presente regolamento può essere affidata a terzi mediante contratto di cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili, nonché degli immobili destinati al ricovero del gestore e degli utenti e al deposito dei prodotti in confezioni.
Il contratto di cui al comma precedente deve:
a) avere una durata non inferiore a nove anni, salvo che la concessione giunga a scadenza prima di tale termine e non sia rinnovata e senza pregiudizio di quanto stabilito alle successive lettere g) e h);
b) prevedere il diritto del gestore di sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di due settimane consecutive ogni anno, nel periodo che dovrà essere concordato con il concessionario, con l'osservanza dei turni stabiliti dalle autorità;
c) prevedere l'obbligo del gestore di assicurare in ogni evenienza la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione;
d) contenere il divieto per il gestore di cedere il contratto medesimo o di affidare ad altri la sua esecuzione;
e) prevedere le specifiche obbligazioni il cui inadempimento determini la sua risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
f) stabilire le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto in caso di decesso o interdizione del gestore;
g) prevedere la continuità della gestione nel caso di trasferimento della concessione per vendita dell'impianto;
h) stabilire a favore del gestore il diritto di prelazione a parità di condizioni in ordine alla gestione del nuovo impianto in sostituzione dell'impianto precedentemente gestito, la cui concessione sia stata revocata per pubblico interesse;
i) stabilire che la licenza di esercizio prevista dall' del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto sul quale grava l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
Il titolare della concessione e il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-19