Art. 5

In vigore dal 17 dic 1971
Il circuito ceduto dovrà di norma essere utilizzato a ciascuno dei terminali da un solo utente. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potrà consentire che il circuito ceduto sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da più utenti purchè esercenti attività identiche. In tal caso, il canone è maggiorato rispettivamente del 20%, 30% e 37,5% a seconda che il circuito sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da due, tre o più utenti; il circuito, inoltre, dovrà essere esercitato secondo le prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-09;992#art-5

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