Art. 3
In vigore dal 17 dic 1971
Per le cessioni di circuiti urbani di durata inferiore ai 30 giorni, si applica un canone forfettario giornaliero nella misura di L. 6000 per il primo giorno, di L. 2000 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 1000 per i giorni successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-09;992#art-3