Art. 1

In vigore dal 17 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 8 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 269; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338; Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232, recante norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1413, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione della legge 3 novembre 1961, n. 1232, i canoni relativi all'uso delle pacificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori posati su di esse di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla manutenzione di linee per conto di altre amministrazioni o di terzi, nonché le quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, recante norme per l'attuazione della predetta legge 3 novembre 1961, n. 1232; Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione della precitata legge 3 novembre 1961, n. 1232, anche i canoni relativi alla cessione in uso a terzi da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonché dei canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'amministrazione stessa; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . I canoni annui per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici ceduti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonché i canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-09;992#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo