Art. 4
In vigore dal 17 dic 1971
Per la cessione dei circuiti di cui alle voci 1) e 2) dell'annessa tabella con una o più derivazioni intermedie si considerano separatamente, ai fini dell'applicazione del canone, le singole tratte di circuito misurate in linea d'aria.
Per le cessioni di circuiti di cui alla voce 3) con una o più derivazioni intermedie urbane si considera, ai fini dell'applicazione dei canoni, la lunghezza totale del circuito misurato in linea d'aria, e, per ciascuna delle predette derivazioni urbane, il relativo canone è maggiorato del 20%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-09;992#art-4