Art. 7

In vigore dal 17 dic 1971
Il presente decreto ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1971 SARAGAT COLOMBO - BOSCO - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 134. - CARUSO
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