Statuto del Registro aeronautico italiano

Art. 6

Presidente

In vigore dal 22 mar 1985
Il presidente del Registro aeronautico italiano è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di cinque anni e può essere riconfermato. Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo; vigila sull'andamento tecnico ed amministrativo dell'ente; conferisce i mandati agli appartenenti al ruolo professionale; rilascia i certificati di idoneità tecnica delle imprese e del personale nonché i certificati di cui al secondo comma del precedente ; convalida i certificati e le attestazioni provenienti da altre autorità nazionali od estere. Il presidente può delegare l'esercizio delle proprie funzioni, per singoli atti o categorie di atti, ad un membro del consiglio di amministrazione o al direttore generale e, limitatamente al rilascio dei certificati di cui al comma precedente, ad appartenenti al ruolo professionale. Il presidente, nel caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal consigliere di amministrazione da lui preventivamente designato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-6

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