Statuto del Registro aeronautico italiano
Art. 6
Presidente
In vigore dal 22 mar 1985
Il presidente del Registro aeronautico italiano è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di
cinque anni e può essere riconfermato.
Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo; vigila sull'andamento tecnico ed amministrativo dell'ente;
conferisce i mandati agli appartenenti al ruolo professionale; rilascia i certificati di idoneità tecnica delle imprese e del personale nonché i certificati di cui al secondo comma del precedente ; convalida i certificati e le attestazioni provenienti da altre autorità nazionali od estere. Il presidente può delegare l'esercizio delle proprie funzioni, per singoli atti o categorie di atti, ad un membro del consiglio di amministrazione o al direttore generale e, limitatamente al rilascio dei certificati di cui al comma precedente, ad appartenenti al ruolo professionale.
Il presidente, nel caso di assenza o di impedimento, è
sostituito dal consigliere di amministrazione da lui preventivamente designato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-6