Statuto del Registro aeronautico italiano

Art. 7

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 22 mar 1985
Il consiglio di amministrazione è composto da: 1) il presidente dell'istituto; 2) il direttore generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti; 3) un generale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, designato dal Ministro per la difesa; 4)un avvocato dello Stato, di qualifica non inferiore a vice avvocato generale; 5) un rappresentante delle imprese di trasporto aereo a partecipazione statale diretta od indiretta, designato dal Ministro per le partecipazioni statali; 6) un rappresentante delle imprese di trasporto aereo a capitale interamente privato, designato tra di essi dagli amministratori di dette imprese, che ne abbiano la rappresentanza legale, ovvero scelto, in caso di disaccordo, dal Ministro dei trasporti; 7) il presidente dell'Aero club d'Italia; 8) il presidente dell'Ente nazionale della gente dell'aria; 9) un membro designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana, in rappresentanza dell'industria italiana delle costruzioni aeronautiche; 10) un membro designato dal Consorzio italiano di assicurazioni aeronautiche; 11) un membro eletto dal personale dell'istituto. Il direttore generale dell'istituto partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e funge da segretario. I membri del consiglio di amministrazione, di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), sono nominati con decreto del Ministro dei Trasporti, restano in carica cinque anni e possono venire riconfermati. Essi, se cessano di far parte del consiglio di amministrazione prima della scadenza del termine, sono sostituiti con le stesse modalità per il tempo rimanente. Il consiglio di amministrazione è convocato in sessione ordinaria, in Roma, almeno due volte l'anno. Gli avvisi di convocazione sono inviati, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima della riunione e debbono contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere indetta telegraficamente almeno due giorni prima. Le deliberazioni sono adottate, con l'intervento di almeno sei componenti, con la maggioranza dei voti dei presenti o, in caso di parità, con la prevalenza del voto del presidente. Esse sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-7

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