Statuto del Registro aeronautico italiano
Art. 3
Accordi con istituti esteri
In vigore dal 22 mar 1985
Il Registro aeronautico italiano ha facoltà di promuovere, quando ne ravvisi l'opportunità e con l'autorizzazione del Ministero
dei trasporti, accordi o intese reciproci con
istituti od enti similari esteri, aventi fini analoghi a quelli da esso perseguiti, per rendere più sollecite e meno onerose le
operazioni di accertamento delle buone condizioni di
navigabilità degli aeromobili nazionali ed esteri ai fini del
rilascio e del rinnovo dei relativi certificati, nonché
dell'eventuale controllo delle manutenzioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-3