Statuto del Registro aeronautico italiano

Art. 3

Accordi con istituti esteri

In vigore dal 22 mar 1985
Il Registro aeronautico italiano ha facoltà di promuovere, quando ne ravvisi l'opportunità e con l'autorizzazione del Ministero dei trasporti, accordi o intese reciproci con istituti od enti similari esteri, aventi fini analoghi a quelli da esso perseguiti, per rendere più sollecite e meno onerose le operazioni di accertamento delle buone condizioni di navigabilità degli aeromobili nazionali ed esteri ai fini del rilascio e del rinnovo dei relativi certificati, nonché dell'eventuale controllo delle manutenzioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-3

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