Statuto del Registro aeronautico italiano
Art. 2
Attribuzioni
In vigore dal 22 mar 1985
Il Registro aeronautico italiano esercita:
1) il controllo sulle costruzioni degli aeromobili civili avente ad oggetto, con riguardo ai progetti ed alla loro esecuzione, l'organizzazione tecnica dell'impresa costruttrice e specialmente le attrezzature, i soggetti ed i procedimenti in essa impiegati, gli aeromobili, i gruppi motopropulsori, le installazioni, gli equipaggiamenti, gli accessori e parti in genere, i materiali compresi quelli di consumo;
2) il controllo sull'esercizio degli aeromobili civili avente ad oggetto la organizzazione tecnica dell'esercente e specialmente i soggetti, le attrezzature ed i procedimenti impiegati, lo stato di navigabilità dell'aeromobile e delle sue parti e la idoneità all'impiego concesso, le attività dirette alla conservazione di essi, i materiali impiegati compresi quelli di consumo;
3) le funzioni tecnico-amministrative, scientifiche e statistiche delegate dal Ministero dei trasporti;
4) le funzioni di perito tecnico nelle attività aeronautiche, industriali ed affini attinenti anche indirettamente alle sue finalità, su richiesta delle amministrazioni dello Stato, di enti o di privati.
Il Registro aeronautico italiano, nell'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente, provvede alle attestazioni, alle autorizzazioni ed alle approvazioni necessarie, rilascia i certificati di omologazione, di navigabilità e di collaudo, pubblica il registro degli aeromobili civili, convalida i certificati e le attestazioni provenienti da altre autorità nazionali o estere.
I controlli sono esercitati secondo le norme dei regolamenti tecnici di cui al successivo .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-2