Statuto del Registro aeronautico italiano

Art. 11

Comitato tecnico

In vigore dal 22 mar 1985
Il comitato tecnico è composto da: 1) il presidente, nominato dal Ministro dei trasporti; 2) un funzionario del ruolo del personale tecnico del Ministero dei Trasporti, direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a ispettore capo, nominato dal Ministro; 3) un ufficiale generale o superiore del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, designato dal Ministro per la difesa; 4) un docente universitario di ruolo, ordinario di materie di ingegneria aeronautica, nominato dal Ministro dei trasporti; 5) cinque esperti in materia aeronautica, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto; 6) il direttore generale dell'istituto. I componenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), restano in carica cinque anni e possono venire riconfermati. Essi, se cessano di far parte del comitato prima della scadenza del termine sono sostituiti con le stesse modalità per il tempo rimanente. Il comitato tecnico è convocato dal suo presidente oppure dal presidente dell'istituto. Gli avvisi di convocazione sono inviati, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima della riunione e devono contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere indetta telegraficamente almeno due giorni prima. Le deliberazioni sono adottate, con l'intervento di almeno cinque componenti, con la maggioranza dei voti dei presenti o, in caso di parità, con la prevalenza del voto del presidente. Il comitato tecnico esprime il proprio parere sui progetti dei regolamenti tecnici dell'istituto e sulle relative modifiche, nonché sulle questioni di ordine tecnico, sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione o dal comitato direttivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-11

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