Statuto del Registro aeronautico italiano
Art. 12
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 22 mar 1985
Il collegio dei revisori dei conti è composto:
da un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro;
da due membri effettivi ed uno supplente nominati dal Ministro dei trasporti.
Il collegio dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere confermati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-12