Statuto del Registro aeronautico italiano

Art. 17

Bilanci

In vigore dal 22 mar 1985
L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente quello cui esso si riferisce ed il conto consuntivo entro il mese di marzo dell'esercizio successivo. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, unitamente alle relazioni del presidente del collegio dei revisori, nonché le variazioni al bilancio di previsione sono trasmessi, non oltre dieci giorni dalla deliberazione, al Ministero dei trasporti per l'approvazione, da adottarsi di concerto con il Ministero del tesoro.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-17

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