Statuto del Registro aeronautico italiano
Art. 19
Locali per la sede della presidenza e degli uffici
In vigore dal 22 mar 1985
I locali occorrenti per la sede dell'istituto in Roma sono forniti dal Ministero dei trasporti nei limiti delle disponibilità
esistenti negli stabili demaniali che esso ha in uso.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con quello per le
Finanze determina il canone di affitto che l'istituto deve
corrispondere all'erario per l'occupazione dei locali stessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-19