Statuto del Registro aeronautico italiano

Art. 19

Locali per la sede della presidenza e degli uffici

In vigore dal 22 mar 1985
I locali occorrenti per la sede dell'istituto in Roma sono forniti dal Ministero dei trasporti nei limiti delle disponibilità esistenti negli stabili demaniali che esso ha in uso. Il Ministro dei trasporti, di concerto con quello per le Finanze determina il canone di affitto che l'istituto deve corrispondere all'erario per l'occupazione dei locali stessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-19

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