Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico
Art. 12
In vigore dal 25 set 1971
Il direttore ha la facoltà, in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto di infermità, di proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.
La decisione del preside è inappellabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-12