Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico

Art. 14

In vigore dal 25 set 1971
Gli allievi sono tenuti a versare su appositi conti correnti postali le tasse e i contributi di cui al precedente , con le modalità all'uopo stabilite. La iscrizione ai corsi successivi a quello di ammissione, riservata ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo , avverrà su domanda dell'allievo. Alla domanda stessa, che dovrà essere compilata in carta legale, dovrà essere allegata la ricevuta dell'effettuato versamento delle tasse di frequenza e di laboratorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-14

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