Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico

Art. 11

In vigore dal 25 set 1971
Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. In esse l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità: la sua residenza ed il suo eventuale recapito agli effetti scolastici; la data ed il luogo di nascita; il possesso del requisito di buona condotta; la sua cittadinanza; di essere di sana costituzione fisica; di essere in possesso del titolo di studio richiesto. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione e dei contributi vari. Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico, l'aspirante al corso dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto professionale, i seguenti documenti in carta legale: a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva; b) certificato di cittadinanza; c) certificato degli studi compiuti; d) fotografia in duplice copia. Il certificato di cui alla lettera b) deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per la iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-11

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