Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico
Art. 11
In vigore dal 25 set 1971
Le domande di iscrizione, in carta legale e indirizzate al preside dell'istituto, dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.
In esse l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:
la sua residenza ed il suo eventuale recapito agli effetti scolastici;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso del requisito di buona condotta;
la sua cittadinanza;
di essere di sana costituzione fisica;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle tasse di iscrizione e dei contributi vari.
Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico, l'aspirante al corso dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto professionale, i seguenti documenti in carta legale:
a) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di cittadinanza;
c) certificato degli studi compiuti;
d) fotografia in duplice copia.
Il certificato di cui alla lettera b) deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per la iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-11