Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico
Art. 7
In vigore dal 25 set 1971
A capo dell'istituto professionale di Stato è il preside.
A capo della scuola per odontotecnici è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa.
Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnante di materie tecniche munito di laurea specifica (medicina, preferibilmente con specializzazione in odontoiatria).
Il direttore convoca, quando lo ritenga opportuno gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento ed alla disciplina; redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e la sottopone al preside dell'istituto professionale di Stato il quale ne curerà l'inoltro al Ministero della sanità. Egli inoltre propone al preside tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti più urgenti salvo a riferirne al preside dell'istituto professionale di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-7